|
Codice dei beni Culturali e del Paesaggio
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del
paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato
dal Ministro proponente.
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la
Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in
coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della
Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e
del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province
e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del
patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la
valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro
attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione
del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la
conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e
la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3,
4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e
dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai
sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati
all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e
gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica
sono destinati alla fruizione della collettività,
compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre
che non vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata
attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio
culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni
di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le
funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le
attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le
esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle
regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi
dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già
conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo
articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni
culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso
ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonche' i comuni, le città metropolitane e le
province, di seguito denominati "altri enti pubblici
territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle
funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I
della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che
abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti,
incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non
sottoposte alla tutela statale, nonche' libri, stampe e
incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle
regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono
esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie
private, nonche' su carte geografiche, spartiti musicali,
fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con
relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi
di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate
ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le
regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari
forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le
disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e
6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza
e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio
stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli
interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la
tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei
soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto
di tali principi le regioni esercitano la propria potestà
legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni
pubblici.
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano
ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti
ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza,
le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto,
d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle
intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di
modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio
1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.
121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese
sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla
cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione.
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti
allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni
altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche'
di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la
dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse particolarmente importante a causa
del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali
testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un
eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma
3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere,
aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse
storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono
soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al
comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne
ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in
quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma
1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e
65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli
esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni,
sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga
ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di
cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma
1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo
al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al
comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede
descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le
modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione
di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero
adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e del
demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le
modalità per la predisposizione e la presentazione delle
richieste di verifica, e della relativa documentazione
conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato
riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati
e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la
sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni
dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per
le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli
indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e'
trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni
restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del
presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello
Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il
provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio
informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio,
per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle rispettive
competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8,
10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003, n. 326.
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma
3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la
dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata
richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale
interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione
e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini,
l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonche'
l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta
giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la
comunicazione e' inviata anche al comune o alla città
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla
sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del
presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del
termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero
stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal
Ministero.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della
cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o
mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su
richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 e' ammesso
ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste
dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del
Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo,
decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 17
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni
culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite
con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il
concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni
di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello
nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione
delle università, concorrono alla definizione di programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema
di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale
previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali
loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari,
degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni
emesse ai sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da
garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo18
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1,
di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in
consegna, e' esercitata direttamente dal Ministero. Per
l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate
all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri
enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante
forme di intesa e di coordinamento con le regioni.
Articolo 19
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con
preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di
estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e
lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
Articolo 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati
o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o
artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali,
anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali,
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli
archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento
di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato
al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento
della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perche' i
beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli
enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di
opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e'
subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati
dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad
interventi in materia di edilizia pubblica e privata e'
rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e'
sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura
tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il
termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione
delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non
più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La
richiesta di autorizzazione si intende accolta ove
l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al
ricevimento della diffida.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo
21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia,
e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei
casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto
della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita,
corredata dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi
da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi
dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra
il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su
beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi,
l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e'
rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero
con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della
conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per
la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso,
l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole
adottata in conferenza di servizi informa il Ministero
dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo
impartite.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e'
espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia
sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto
definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del
comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con
le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa e'
destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente,
dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti
contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al
comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni
culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la
sospensione dei lavori.
Articolo 27
Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli
interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene
tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla
soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i
progetti degli interventi definitivi per la necessaria
autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di
interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21,
25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare
l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose
indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano
ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2,
o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro
trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a
cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o
di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in
aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può
richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle
aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.
Sezione II
Misure di conservazione
Articolo 29
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata
mediante una coerente, coordinata e programmata attività di
studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività
idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene
culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e
degli interventi destinati al controllo delle condizioni del
bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza
funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed
alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni
immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base
alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle università e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli
interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via
esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai
sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri
operatori che svolgono attività complementari al restauro o
altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti
con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del
restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di
alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai
centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e
privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400
del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza
Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti
di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo
svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui
partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonche' le
caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono
attività complementari al restauro o altre attività di
conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai
sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a
criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di
Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle università e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità
giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione,
studio, documentazione ed attuazione di interventi di
conservazione e restauro su beni culturali, di particolare
complessità. Presso tali centri possono essere altresì
istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro.
Articolo 30
Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di
loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche
private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro
appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di
loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicità e di
ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi storici,
costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di
cui all'articolo 13.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni
culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia,
a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento
ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e
certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento
stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie
previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero
provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una
relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da
eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario,
possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue
osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione
diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo
delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione
tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con
le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per
l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato
e' trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città
metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non
adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non
provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente
nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto,
si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o
eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32,
sono a carico del proprietario, possessore o detentore.
Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero
sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal
caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e
ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al
loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi
dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il
Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario,
possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme
previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma
1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli
interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in
uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa
fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di
cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di
eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati
ottenuti benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati
e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal
beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti
percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si
provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi
sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
immobili per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei
punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero
all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con
convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche
per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi
conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi
conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella
spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità
fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto
della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo
34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto
della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico
degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e
convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune
o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli
immobili.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei
beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o
in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i
medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o
dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del
Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla
vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e
comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città
metropolitana.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, le misure previste
dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta
urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle
prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che
coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali nonche' altri soggetti pubblici e privati, sono
ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni,
unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione.
Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo
l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi
notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che
cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo
centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o
di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state
effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento
sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti
pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato
e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario
il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite
commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del
Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di
vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di
deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di
organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di
proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti
previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura
riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni
sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e
le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli
stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica
per quanto attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso
il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte
dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e
di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della
Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
conservano i loro atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il
proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con
regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia
di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
Articolo 43
Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali
mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la
conservazione ai sensi dell'articolo 29.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche,
archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in
comodato da privati proprietari, previo assenso del competente
organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di
consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si
tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino
significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche'
la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti
particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e
si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello
convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia
comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della
scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti
possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del
Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a
carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e
custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a
carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e
di deposito.
Sezione III
Altre forme di protezione
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le
misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate
ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive.
Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le
prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti
urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela
indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri
enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non e'
possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente
comunica 1' avvio del procedimento mediante idonee forme di
pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua
l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le
prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali
di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e'
inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea
immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione
stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del
termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela
indiretta e' notificato al proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e
ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le
prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di
tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi
dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non
comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti,
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle
raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera
c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera
b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima
dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della
custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti
allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e'
subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne
l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il
rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato
all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del
richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa
verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti
o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le
procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto
ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante
utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico
di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra
iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione
delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni
culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il
collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno
all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti
edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini
dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di
competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni
indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi
di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della
normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità
sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della
tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la
pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro
carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o
l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei
ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di
conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei
lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso
deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori
medesimi.
Articolo 50
Distacco di beni culturali
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente,
disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o
non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente,
disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e
monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai
sensi della normativa in materia.
Articolo 51
Studi d'artista
1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi
d'artista nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da opere,
documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo
insieme ed in relazione al contesto in cui e' inserito, sia
dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo
valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli
studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a
lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia
di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i
comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche
aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l'esercizio del commercio.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e
agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle
tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile
costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati,
ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei
modi previsti dal presente codice.
Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito
indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti
aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni,
fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la
sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica
previsto dall'articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse
in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di
enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo
articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente
importante quali testimonianze dell'identità e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere
oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere
utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini
previsti dal Titolo II della presente Parte.
Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio
culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54,
commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione
del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a
condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione
dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed
artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro
conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce.
Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12,
comma 7.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del
Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e
diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55,
comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a)
o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad
eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma
2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita
parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b),
di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici
che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi
indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a
favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata
dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla
indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma
degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1,
l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta
delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni
stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e
le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono
riportate nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi
di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato
preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1,
lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di
cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2,
l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi
non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non
ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1,
lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche
private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere
rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle
pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e
privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un
incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero
l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali
sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di
alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della
detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a
causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario,
il termine decorre dall'apertura della successione, salva
rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del
luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione
delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai
fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o
imprecise.
Sezione II
Prelazione
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma
3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato,
hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo
in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e'
determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione
ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione
effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa
e' stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante
e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si
accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua
sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa
accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di
una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui
e' stato concluso il contratto. Le spese relative sono
anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene
sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione
1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo
59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e'
esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui
il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque
acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi
dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento
di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La
proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di
alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio
della prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la
consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo
Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su
parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere
dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto
soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla
regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito
si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà
notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente
mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale,
con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel
termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero
la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione
dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio
dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la
prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla
ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente
assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di
prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e
non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà
del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla
data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini
indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta
giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli
elementi costitutivi della denuncia medesima.
Sezione III
Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai
sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione
preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate,
trasmette al soprintendente e alla regione copia della
dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio
di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A
dell'Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al
comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel
registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica
sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime.
Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei
quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose
oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di
cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche,
anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica e'
svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della
tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale
dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale
autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i
titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali
preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al
soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti
in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse,
entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni
dalla comunicazione il soprintendente può avviare il
procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio
l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati e di cui sia presumibile l'interesse storico
particolarmente importante.
Articolo 64
Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata
alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero
di oggetti d' antichità o di interesse storico od archeologico,
o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi,
ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione
attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la
provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità
previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione
recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la
probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove
possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, e'
apposta su copia fotografica degli stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio
nazionale
Articolo 65
Uscita definitiva
1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della
Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10,
commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni,
fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista
dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle
categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero,
sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente
individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso
dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in
relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o
all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad
autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente
sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva
dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino
interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a
privati, che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h),
a chiunque appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato
ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di
autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite
con decreto ministeriale.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per
manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse
culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la
sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o
nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una
determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca,
galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o
bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65,
commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad
uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani
che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni
comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che
comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un
periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e
consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o
interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi
culturali con istituzioni museali straniere, in regime di
reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi,
che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.
2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal
territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni
internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio
della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65,
comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio
di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta
presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti
uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi
dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli
oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del
valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche
sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera
circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro
quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione
si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale
ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli
atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve
accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso
al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli
attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli
elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni
sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il
parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se
negativo, e' vincolante.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i
successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di
legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo,
decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e
fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il
procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i beni rimangono
assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti
all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei
successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3,
l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto
coattivo della cosa o del bene per i quali e' richiesto
l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara
altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta
in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del
relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio
dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non
sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e
provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto,
ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla
regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione
proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il
bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e
3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione
del relativo impegno. Il relativo provvedimento e' notificato
all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla denuncia.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio
della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i
beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e
per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della
sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di
circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del
valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio,
l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni
necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro
quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea e'
ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo
69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita
temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento
di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma
2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure di cui all'articolo 14,
comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito
il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea
disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1,
lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle
cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo
quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni
promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura
all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche da
polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una
società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per
cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di
rilascio dell'attestato. La cauzione e' incamerata
dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea
esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine
stabilito. La cauzione non e' richiesta per i beni appartenenti
allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può
esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai
casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione
europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni
indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda,
dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea
ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza
dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la
cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o
importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione hanno validità quinquennale e possono essere
prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite
condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga
dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della
provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
Articolo 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo
si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92
del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996
e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio
2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva
96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione
europea che promuove l'azione di restituzione a norma della
sezione III.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione
europea
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione
europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente
codice e' disciplinata dal regolamento CEE e dal presente
articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del
regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non
oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del
medesimo ufficio. La licenza e' valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato
nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione
rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e
secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si
applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato
con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro
dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE,
per la durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del
Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze
di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e
conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità
europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro
effettuazione.
Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
Articolo 75
Restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992
sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente
sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche
dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in
base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio
culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30
del Trattato istitutivo della Comunità economica europea,
sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle
relative norme di ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi
in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche,
inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di
biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche'
le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato,
dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. E illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in
violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato
richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale
nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza
del termine di uscita o di esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia
stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora
siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento
previsto nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei
commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della
domanda.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
dell'Unione europea
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della
direttiva CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale,
per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi
centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione
europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte
alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di
chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte
su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e
documento utili per agevolare le indagini, con particolare
riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento
nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita
uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato
esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica
di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e
delle condizioni indicati all'articolo 75, purche' tali
operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica
stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto
termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella
lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la
sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche' ogni
altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed
impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene
culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A
tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura
del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai
soggetti possessori o detentori la definizione della
controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la
legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.
Articolo 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro
territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono
esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui
il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice
di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne
certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato
richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore
o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero
per essere annotato nello speciale registro di trascrizione
delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta
trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine
perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato
richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente
si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro
il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del
bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni
indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può,
su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo
determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il
soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato,
all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda
delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per
donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione
più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato
richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto
processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale
giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al
quale e' rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative
alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da
restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione
dell'articolo 76, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della
sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui
si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura
generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo
Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato
delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per
la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna
del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di
restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di
pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro
cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e'
acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il
competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone
che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio
dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico
territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la
pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento
nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee
delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione
del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni
trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una
relazione sull'attuazione del presente Capo nonche'
sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in
Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo,
predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione
indicata al comma 1 . La relazione e' trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite
con decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore
conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e
dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri
dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi
con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
Sezione IV
Convenzione UNIDROIT
Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati
1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso
alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei
beni culturali rubati o illecitamente esportati e' disciplinata
dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative
norme di ratifica ed esecuzione.
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio
nazionale
Articolo 88
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il
ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque
parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli
immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al
comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità
per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite
dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro
o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose
ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte
dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o
privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni
imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il
Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la
concessione e' revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione
delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le
spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo
e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito
tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese
sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata
anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose
rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od
altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che
l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la
conservazione e la custodia delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate
nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al
soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica
sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state
rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa
altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di
rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione
sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di
chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei
commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte
fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono
rimborsate dal Ministero.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini,
appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o
mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile,
ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o
istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i
materiali di risulta che per contratto siano stati riservati
all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo
10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto
del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi
dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli
obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la
concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore
della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del
valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto
e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del
proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante
rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio,
l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta
di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti
con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 93
Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio
spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa
stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e'
corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un
quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza
alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del
Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un
terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si
accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua
sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa
accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di
una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui
le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono
anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquità.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare
territoriale
Articolo 94
Convenzione UNESCO
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali
della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal
limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi
delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre
2001.
Capo VII
Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere
espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed
istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma
1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini
dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la
prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore
di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando
direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità
edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o
restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del
pubblico, facilitarne l'accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili
al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o
ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo
10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità e' dichiarata con decreto ministeriale
o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica
utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95
l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in
una libera contrattazione di compravendita all'interno dello
Stato.
2. Il pagamento dell'indennità e' effettuato secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96
e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di
educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e
conserva un insieme organizzato di libri, materiali e
informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto,
e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura
e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e
ne assicura la consultazione per finalità di studio e di
ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture
preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che
con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma
rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica
fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e
sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità
sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione
dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati
dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità
sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata,
secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con
lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono
destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura
di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono
accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In
assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a
garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la
disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può
altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e
luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata
fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della
cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare
intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per
finalità di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del
biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la
gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove
tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita
presso terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da
assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i
pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere
regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate
nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico
per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10,
comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse
eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma
1, lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero,
sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario
e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o alla
città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle
rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di
uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i
beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che
abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente
determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso
strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in
consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle
in materia di diritto d' autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di
opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni
siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa
autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli
originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei
calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione,
cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità
che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le
concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle
riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e
dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni,
nonche' dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in
via anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da
privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da
soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti
sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute
dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa
derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in
consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita
anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli
stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione
dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i
beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute
sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per
l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento
dell'amministrazione concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni
culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di
beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini
fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento
concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o
fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale
con relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti
ed ai luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e
dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono
versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i
singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle
rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in
consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche
mediante versamento in conto corrente postale intestato alla
tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da
ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un
istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna
allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per
la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi
dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di
beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna
ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali
consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di
risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di
competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali,
finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento
delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono
concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti,
continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e
trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attività
socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalità di
solidarietà sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e
nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui
detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le
attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di
appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano
accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e
fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi
medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai
sensi dell'articolo 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al
comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro
definizione e' rimessa alla decisione congiunta del Ministro,
del presidente della Regione, del presidente della Provincia e
dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo,
ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di
Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per
uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al
comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche
soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati,
gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà
privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare
apposite convenzioni con le associazioni culturali o di
volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione
della conoscenza dei beni culturali.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad
iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata
possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della
rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con
accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o
detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono
anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui
all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi
previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i
livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano
l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la
gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Articolo 115
Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad
iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni,
associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti,
costituiti o partecipati, in misura prevalente,
dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai
commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma
indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di
valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di
gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di
efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4,
risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla
stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica,
sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3,
lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti
conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attività di
valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma
3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario
od il concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel
quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di
erogazione del servizio e di professionalità degli addetti
nonche' i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare
dell'attività o del servizio.
9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o
al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a),
anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di
valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono,
senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla
partecipazione da parte del titolare dell'attività o del
servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di
cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività
o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a
garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può
essere collegata la concessione in uso del bene culturale
oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza
indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o
della concessione del servizio o dell'attività.
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in
uso ai sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti
gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le
funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede
anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto
conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.
Articolo 117
Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati
all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici,
ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni
culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per
la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e
biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di
informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di
incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali,
nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in
forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di
biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme
previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
Articolo 118
Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle università e di altri
soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e
sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre
attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione
sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle
altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione,
il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per
istituire, a livello regionale o interregionale, centri
permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale,
prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti
pubblici e privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle
scuole
1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università
e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
interessati possono concludere accordi per diffondere la
conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da
parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui
all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine
e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione,
apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici,
la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche'
per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti. I percorsi, i
materiali e i sussidi tengono conto della specificità della
scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze
determinate dalla presenza di alunni disabili.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di
contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla
progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero
di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei
soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o
storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o
valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite
le modalità di erogazione del contributo nonche' le forme del
controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare,
anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni
conferenti di cui alle disposizioni in materia di
ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che
statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore
dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di
coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio
culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego
delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte
pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per
garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di
intesa.
Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della
riservatezza
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli
archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico
sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi
dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello
Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro
data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati
relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali,
che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il
termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1,
i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di
accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento
prima del versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli
archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli
archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o
agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o
legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano
in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la
condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei
documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come
quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi
dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata; detta limitazione e' altresì
inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti,
donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti
oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il
titolo di acquisto.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore
dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le
questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio
riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può
autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche
prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122,
comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata, a parità di condizioni,
ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai
sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la
consultazione per scopi storici di documenti di carattere
riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal
soprintendente archivistico.
Articolo 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia
di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano
la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e
di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi
correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e'
regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di
indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti
non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 e'
effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i
diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il
trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e
consultabili unitamente alla documentazione relativa
all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il
blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse
pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o
dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti
contenenti dati personali e' assoggettata anche alle
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali.
Articolo 127
Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi
dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi,
che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente
archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità
concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative
spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti
dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125.
Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per
i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai
sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche
se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i
quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche
effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11
giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui
all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento
medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti
di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a
norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n.
1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può
rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore
o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei
beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2,
al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti
per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del
comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del
procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato
d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi
dell'articolo 16.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città
o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali,
siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle
raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28
giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto
23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti
dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili,
le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2
ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in
questa Parte.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una
parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano
i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie
percepibili.
Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione
di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela,
pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della
salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio
anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del
paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di
formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di
tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli
studi, delle analisi e delle proposte formulati
dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio,
istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori
istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
Articolo 133
Convenzioni internazionali
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si
conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli
Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela
dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente
tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica
normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici
ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero
territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani
paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare
riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione del paesaggio,
anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il
loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 137
Commissioni provinciali
1. Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una
commissione con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) e delle aree
indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore
regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio. I restanti membri, in numero non
superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con
particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella
tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei
sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o
degli altri enti pubblici territoriali interessati, la
commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali
e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse
pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e
propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La
proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche
storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie
degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore
identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite
come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le
misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma
3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse
pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di
tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli
elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti
paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista
dal piano paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico
1. La proposta della commissione per la dichiarazione di
notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla
relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro
identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo
pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici dei comuni interessati.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data
senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella
regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici
della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui
ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta
pubblicazione all'albo pretorio della proposta della
commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli
altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla
regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e
b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento
di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del
bene, nonche' alla città metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli
elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la
proposta formulata dalla commissione, nonche' l'indicazione dei
conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o
detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o
detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla
regione.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative
misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione,
esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) e delle aree
indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b)
dell'articolo 136 e' altresì notificato al proprietario,
possessore o detentore, depositato presso il comune, nonche'
trascritto a cura della regione nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati.
Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei
comuni interessati.
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda alle proprie
valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta
formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il
provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse
pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno
dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al
Ministero di provvedere in via sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della
documentazione eventualmente acquisita dalla commissione
provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione
della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati
affinche' provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139,
comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati
all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi
dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il
decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e'
notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme
previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai
contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e)
ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico esistenti.
Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello
del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo
di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle
aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone
A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a)
e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei
centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi
indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano
ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in
apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione
competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le
procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la
rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli
atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in
relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori
paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti
omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a
quelli significativamente compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico
riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito
corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi
di qualità paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle
tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei
materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili con i diversi livelli di valore
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del
territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e
delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine
di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo,
prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola
nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso
l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e
delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei
valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e
valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e
degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione
con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di
difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei
relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per
la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti
individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei
caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove
necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di
valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse o
degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del territorio
nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le
azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile
delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera
c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da
quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse
tipologie di opere ed interventi di trasformazione del
territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro
realizzazione e' consentita sulla base della verifica del
rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di
gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3,
lettere d), e), f) e g), e quelle
per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri
vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli
strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento
ai sensi dell'articolo 145.
5. Il piano può altresì individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle
quali la realizzazione delle opere e degli interventi
consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei
valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti
su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati
ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali,
invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire
sulla base della verifica della conformità alle previsioni del
piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata
nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con
le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede
il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e
159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate
nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e
riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui agli articoli 146, 147 e 159.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma
5, lettera b), e' subordinata all'approvazione degli
strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli
effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157,
140 e 141, nonche' dall'inclusione dell'area nelle categorie
elencate all'articolo 142.
7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed
interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui
all'articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a
campione sulle opere ed interventi realizzati e che
l'accertamento di un significativo grado di violazione delle
previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le
violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari
per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la
valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone
gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio possono stipulare accordi per
l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo e'
stabilito il termine entro il quale e' completata l'elaborazione
d'intesa, nonche' il termine entro il quale la regione approva
il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non
consegua il provvedimento regionale, il piano e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
11. L' accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì
presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del
piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza
di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato,
ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non
trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici
sono assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni
costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie
forme di pubblicità.
2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e
5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei
provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in
vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e'
subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate
all'articolo 140, commi 3 e 4.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri
strumenti di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la
tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della
pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento
con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore,
nonche' con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo
economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli
143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni,
delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute
negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia
applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti
sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e
comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le
città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree
naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei
piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori
previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche
specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare
l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai
piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non
sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione
degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti
elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai
sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo
142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano
paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici
oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla
regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la
relativa competenza i progetti delle opere che intendano
eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di
ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e'
individuata la documentazione necessaria alla verifica di
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo
stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore
paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle
trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di
compensazione necessari.
5. L' amministrazione competente, nell'esaminare la domanda
di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle
prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o
dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità
paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità
paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della
commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di
autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia
agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso
di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione
verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a
quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni;
in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data della
richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.
Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire
documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3,
ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una
sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di
ricezione della documentazione, ovvero dalla data di
comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di
effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non
superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di
cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per
l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le
determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata
dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni
dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce
atto distinto e presupposto della concessione o degli altri
titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e'
data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione
alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire
documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine
e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli
enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e'
presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla
sua emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla
soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del
procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed
alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area
sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente
alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso
al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua
proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari
di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere
impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il
ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato
almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e'
indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione
paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto
e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità
dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo
155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed
estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e
torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi
della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili
paesaggistici, dalla competente soprintendenza.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio
per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in
esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di
impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le
procedure previste all'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero
della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate,
sono individuate le modalità di valutazione congiunta e
preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale
che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela
paesaggistica.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice
le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il
paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le
competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione e' composta da soggetti con particolare e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e
159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che
prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle
attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il
parere di cui all'articolo 146, comma 7, e' espresso in quella
sede secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 10,
11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5,
lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non e' comunque
richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146,
dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere
civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati
dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti
ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta
comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la regione
o il Ministero ha facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o
comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida
prevista alla lettera a), la sospensione di lavori
iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori
incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole
interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine
di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione
all'albo pretorio della proposta della commissione di cui
all'articolo 138 o della proposta dell'organo ministeriale
prevista all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli
interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma
4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori
incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la
pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di
riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di
novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati
le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei
lavori, per non compromettere l'attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono
comunicati anche al comune interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati
oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che
non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse
pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza
che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui
all'articolo 150, comma 1, l'interessato può ottenere il
rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata
sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese
dell'autorità che ha disposto la sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di
condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito
e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d)
dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati
alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la
regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le
varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in
debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate,
valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo
Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita
previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate
all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma
1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le
competenti soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri
mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni
indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere
favorevole della amministrazione competente individuata dalla
regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela.
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati
1. L'amministrazione competente individuata dalla regione può
ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e
d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei
fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza
dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti
degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a)
e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse
archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o
all'articolo 139, comma 1, lettera m), l'amministrazione
consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o
detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede
all'esecuzione d'ufficio.
Articolo 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati
da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle
competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la
persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta
l'attivazione dei poteri sostitutivi.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani
previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei
predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto,
provvedono ai necessari adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con
le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le
procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione
degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le
tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le
caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei
sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per
disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attività volte alla
verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base
dello schema generale di convenzione di cui al comma 2.
Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale sono
completate le attività, nonche' il termine entro il quale la
regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento
delle attività non consegua il provvedimento regionale il piano
e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione
dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione
degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli
articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative
disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata
all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo
140, commi 3 e 4.
5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato,
ovvero ad esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti
del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5,
6, 7 e 8 dell'articolo 143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti
emessi ai sensi della normativa previgente
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6,
dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4,
conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle
bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11
giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di
interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche
agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la
proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della
dichiarazione di notevole interesse pubblico o del
riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di
attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi
dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al
conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà
immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni
rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta
dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti
eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata
contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso
di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'amministrazione competente può produrre una relazione
illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146,
comma 5. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e
costituisce comunque atto distinto e presupposto della
concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti
l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in
difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis,
del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi
alla ricezione della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 e' data
facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla
competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, e'
presentata alla competente soprintendenza e ne e' data
comunicazione alla amministrazione competente. In caso di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il
termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data
di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente
codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data
anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal
comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo
l'approvazione dei piani paesaggistici.
PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di
protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo
III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce
un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue
spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano
rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il
provvedimento finale sono comunicati anche alla città
metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi
del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a
spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si
provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile
e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore
della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla
cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non
e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da
una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del
tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a
chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91,
trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito
con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti
dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I
del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o
risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del
bene.
2. Se il fatto e' imputabile a più persone queste sono tenute
in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non
e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da
una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del
tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquità.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in
genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni
del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle
condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la
prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione
internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le
cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle
disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I
della Parte seconda, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di
fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del
regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione
l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE)
n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del
regolamento CEE, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini
previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e'
tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla
tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della
protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione
in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e'
determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al
trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo
del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma
1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle
aree degradate.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito
con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169
Opere illecite
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui
beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente,
procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni,
tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione
prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori
provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni
indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione
alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i
progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di
inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal
soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni
culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il
loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la
loro conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di
fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal
soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare
notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni
culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non
osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i
beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le
prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma
1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto
di cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi
dell'articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da
euro 1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i
beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine
indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di
trasferimento della proprietà o della detenzione di beni
culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di
prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del
termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle
indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g)
e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di
esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei
confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale,
alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata
autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che
queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha
luogo in conformità delle norme della legge doganale relative
alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attività di
vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di
oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna
consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice
penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da
euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere,
opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza
concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine
prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate
nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla
loro conservazione temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo
Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati
nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo
91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 31 a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della
multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi
abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo
89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli
174 e 176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole
fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole
rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o
trasferiti all'estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro
anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà,
altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica,
ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od
archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella
contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o
detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel
territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come
autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di
opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o
di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od
oggetti, indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con
qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare,
conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti
indicati alle lettere a) e b) contraffatti,
alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività
commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna
consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice
penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1
e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale
designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si
applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti
indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a
persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata,
senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie
di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od
imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od
archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto
della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la
natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della
vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non
abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità
preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del
presente Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650
del codice penale.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità
da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni
paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione
in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia
della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui
territorio e' stata commessa la violazione.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Articolo 182
Disposizioni transitorie
1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto
2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi
limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di
laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi
previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma
2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294
del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del
2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere
a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche
a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo
decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano
iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi
prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla
prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di
inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Articolo 183
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143,
comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo
preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente
codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero
delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti
nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi
capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione
dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al
Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe
ai principi del presente decreto legislativo se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio
2004.
Articolo 184
Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da
ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n.
237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2,
nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo,
rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del
medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente
all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter,
aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12,
comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7,
come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999,
n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli
articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive
modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.
283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente
all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
Allegato A
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma
3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti
da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti
artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento
dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle
categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e
con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano
su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati
interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e
relative matrici, nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea
e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale
(1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e
gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi
natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etno- grafico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle
categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono
disci- plinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore
e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella
lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti
all'autore.
|