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Il Diritto di Seguito di un’opera pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 71 del 25 marzo 2006. DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n.118
Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
(G.U. n. 71 del 25-3-2006)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera
d'arte sulle successive vendite dell'originale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli
articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al
Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive
da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva
2001/84/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi
al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del
diritto d'autore;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la
protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della Camera
dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica, resi,
rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005;
Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul
presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed osservazioni
la Commissione VII della Camera dei deputati e con osservazioni la
Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione XIV della
Camera dei deputati;
Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le modifiche
poste a condizione del parere favorevole della VII Commissione della
Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle
predette Commissioni parlamentari, fatta eccezione:
1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di
valutare 1'opportunita' «di non applicare il diritto di seguito a favore
degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1°
gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva
2001/84/CE, in quanto tale facolta' e' limitata, per espressa previsione
del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si
applica, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa - 13
ottobre 2001 - il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel
nostro Paese detta disciplina e' applicabile sin dal 1941, anno di
entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene gia' la
disciplina del diritto di seguito;
2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede di
valutare l'opportunita' - all'articolo 12, primo capoverso, secondo
periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi previsto debba
essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni
sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non e' stata
accolta poiche' si e' ritenuta assorbente la previsione, gia' contenuta
all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base alla quale
deve essere sentita la SIAE, che rappresenta gia' in maniera compiuta ed
istituzionale gli interessi degli autori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III,
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
«Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di
manoscritti».
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno
diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima
cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella
comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di venditori,
acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel
mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in
generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il
venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre
anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a
10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni
dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».
Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli
originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2,
come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le
stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere
in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purche'
si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari
considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero
limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorita', sono considerate
come originali purche' siano numerate, firmate o altrimenti debitamente
autorizzate dall'autore.».
Art. 4.
Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto
anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte
dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo
stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei
loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in
possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in
Italia, e' riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente
sezione per i cittadini italiani.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare
oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la
vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la
morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in
difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini
istituzionali.».
Art. 8.
Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo
se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi
dell'articolo 144 sono cosi' determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00
euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro
50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro
200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro
350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a
500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a
12.500,00 euro.».
Art. 9.
Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione
delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.».
Art. 10.
Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a
carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e
di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne,
nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui
all'articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al
comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle
somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali
acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del
pagamento del compenso da questi dovuto.».
Art. 11.
Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla
presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1
dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista
intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante
dichiarazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nel
termine e con le modalita' stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di
quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte
le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti
dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della
documentazione relativa alla vendita stessa.».
Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 154. - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli
aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a
rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico
istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli
aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso.
Provvede, altresi', al successivo pagamento del compenso al netto della
provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e' determinata con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto e'
sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono
tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato
possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni,
decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti
esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo
senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi
ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per
i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di
percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della
provvigione di cui al comma 1.».
Art. 13.
Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si
applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
Art. 14.
Sostituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi
per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di
intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152
e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale
o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa
da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
Art. 15.
Modifica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto
che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di
manoscritti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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