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F.I.M.A.
FEDERAZIONE ITALIANA MERCANTI D’ARTE


STATUTO

 

Assemblea Straordinaria

Milano, 16 Giugno 2008

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

E’ costituita la FEDERAZIONE ITALIANA MERCANTI D’ARTE (F.I.M.A.).

La Federazione aderisce alla Confcommercio - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese.

La Federazione è apolitica e non ha fini di lucro. La sede legale è in Roma, piazza Gioacchino Belli 2. La sua durata è illimitata.

In quanto associazione volontaria l’Assemblea dei Delegati ne determinerà lo scioglimento.

 

ART. 2 - SCOPI

La Federazione ha lo scopo di:

a)     rappresentare i Sindacati e le Associazioni di categoria;

b)     rappresentare l’interesse dei medesimi per il loro riconoscimento e la valorizzazione delle Organizzazioni e della categoria anche presso le istituzioni e le amministrazioni, pubbliche e private;

c)     studiare e risolvere quei problemi economici e sociali delle categorie rappresentate che rivestano carattere nazionale ed internazionale, per difendere gli interessi del commercio e dell’arte in genere;

d)     stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali della categoria rappresentata;

e)     promuovere ed incoraggiare iniziative tendenti a potenziare il commercio dell’arte operando concretamente per la difesa, la conservazione e la fruizione dei beni culturali italiani e non, con azioni dirette, oppure a sostegno di analoghe proposte dei singoli Sindacati o Associazioni;

f)       mettere a disposizione delle competenti autorità, a qualsiasi livello, qualora vi siano da trattare questioni di interesse nazionale ed internazionale, esperti rappresentanti delle categorie che possano informare le Autorità stesse sulle esigenze della Federazione, dei Sindacati e delle Associazioni aderenti  e dei singoli mercanti d’arte e proporre le soluzioni tecnico-economiche che si rivelino di volta in volta più idonee;

g)     collaborare a tutti i livelli con le autorità preposte al recupero delle opere d’arte coordinando gli elementi forniti dai singoli Sindacati ed Associazioni che come scopo precipuo sensibilizzeranno i propri iscritti;

h)     provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti delle categorie rappresentate in tutti i consigli, enti e organizzazioni in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;

i)        curare ed intensificare i rapporti con le analoghe Associazioni estere;

j)       promuovere la risoluzione a mezzo di conciliazione o arbitrato delle controversie che possano eventualmente insorgere tra le organizzazioni aderenti sia per loro richiesta che per iniziativa della Federazione in caso di motivi gravi e più specificamente:

1)     intervenire presso le Associazioni e i Sindacati Territoriali aderenti nel caso di mancato rispetto delle proprie norme statutarie (assemblee, elezioni, ecc.);

2)     intervenire, nei casi ritenuti più gravi, fino al commissariamento dell’Associazione;

3)     intervenire anche a livello dei singoli associati, laddove essi abbiano compiuto azioni gravi al punto da dover considerare la radiazione;

m)  assumere tutte le iniziative atte a prevenire e risolvere eventuali controversie, specie sotto il profilo dell’etica professionale, nell’ambito del commercio dell’Arte;

      n)  rendere più agevole il lavoro degli associati servendosi di mezzi anche tecnologicamente avanzati e redigere e pubblicare con frequenza che verrà indicata dal       Consiglio Federale, il periodico della Federazione;

o)  redigere e pubblicare, indicativamente ogni biennio, l’”Elenco Nazionale dei Mercanti d’Arte”;

p)  accertare che i Sindacati e le Associazioni aderenti ottemperino ai propri obblighi statutari specificamente per ciò che attiene le convocazioni delle Assemblee e dei Consigli Direttivi i cui avvisi dovranno essere preventivamente comunicati alla Federazione medesima;

q)   promuovere l’istituzione di Comitati Regionali di settore, operanti nell’ambito delle Unioni Regionali del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni come da regolamento approvato dal Consiglio.

 

ART. 3 - ELENCO NAZIONALE

Nell’elenco compariranno tutte le aziende associate ai Sindacati e Associazioni aderenti con indicazione della specializzazione, qualora comunicata.

Saranno comprese nell’”Elenco Nazionale” solo le aziende per le quali i Sindacati e le Associazioni avranno provveduto a corrispondere i contributi dovuti per l’anno solare  precedente a quello della pubblicazione dell’elenco.

Lo stesso dicasi ai fini della individuazione del numero dei delegati, chiamati a rappresentare ogni Sindacato ed Associazione in seno all’Assemblea della Federazione.

 

ART. 4 - AMMISSIONI

Alla Federazione possono aderire i Sindacati, le Associazioni Provinciali o, qualora esistenti, le Associazioni Regionali di mercanti di oggetti aventi valore storico ed artistico, che abbiano almeno otto (8) iscritti.

E’ ammessa l’adesione diretta dei singoli mercanti d’arte ove non esistano Sindacati od Associazioni di zona. Essi saranno aggregati preferibilmente al Sindacato o all’Associazione geograficamente più vicina su direttiva della Giunta Federale.

L’adesione impegna gli associati per l’anno solare in corso e per quello successivo e si intende rinnovata tacitamente salvo disdetta da darsi con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

Sulle domande di adesione decide inappellabilmente la Giunta Federale, previo esame ed accettazione dello Statuto relativo. Lo Statuto, per essere approvato, deve risultare conforme alle finalità dello Statuto Federale e prevedere:

a)     la nomina dei dirigenti sindacali da parte dell’Assemblea dei soci;

b)     la convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione dell’attività e l’indicazione delle linee di azione sindacale almeno con frequenza annuale;

c)     l’impegno a vigilare sugli iscritti provvedendo a richiamare ed eventualmente ad allontanare i soci che violino le norme di comportamento, il rispetto dei colleghi, il codice deontologico e le finalità dell’Associazione, in particolare verso coloro che vendono al pubblico oggetti senza rilasciare dichiarazione scritta sull’autenticità e la legittima provenienza dell’oggetto venduto e lo stato di conservazione.

La Giunta Direttiva è autorizzata a verificare che i punti suddetti siano osservati dai Sindacati e dalle Associazioni aderenti.

Gli Statuti dei Sindacati e delle Associazioni aderenti alla F.I.M.A. devono essere conformi allo spirito del presente Statuto e, per quanto riguarda la nomina delle cariche direttive, avere possibilmente la medesima durata con rinnovo delle stesse da attuarsi precedentemente alla scadenza delle cariche federali.

 

ART. 5 - CONTRIBUTI

I Sindacati, le Associazioni ed i Singoli Iscritti sono tenuti a versare annualmente alla Federazione i contributi federali nella misura che sarà deliberata dal Consiglio.

Il mancato versamento dei contributi, entro sei mesi dalla richiesta, comporta la sospensione dei diritti conferiti al Sindacato, all’Associazione o ai Singoli Iscritti dal presente Statuto.

I Sindacati e Associazioni corrisponderanno il contributo federale in misura proporzionale alle aziende aderenti.

 

ART. 6 - RECESSO ED ESPULSIONE

I Sindacati e le Associazioni avranno diritto di recesso dalla Federazione:

a)     in caso di loro scioglimento;

b)     in caso di recesso volontario deliberato dall’Assemblea del Sindacato o dell’Associazione.

I Sindacati, le Associazioni ed i Singoli Iscritti potranno essere espulsi, su delibera del Consiglio Federale, per gravi motivi che evidenzino comportamenti od interessi in contrasto con l’azione sindacale e le finalità della Federazione e per morosità protratta per oltre un anno.

 

ART. 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

a)     l’Assemblea dei Delegati;

b)     il Consiglio Federale;

c)     la Giunta Direttiva;

d)     il Comitato di Presidenza;

e)     il Presidente;

f)       il Vice Presidente Vicario;

g)     i Vice Presidenti;

h)     il Segretario Generale;

i)        il Tesoriere;

j)       il Collegio dei Revisori;

k)      il Collegio dei Probiviri.

 

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L’Assemblea è composta dai delegati dei Sindacati e delle Associazioni in regola con il pagamento dei contributi federali.

Ogni Sindacato od Associazione sarà rappresentato all’Assemblea dal Presidente o da un suo delegato, in qualità di rappresentante della base associativa e da un delegato per ogni (venti) 20 soci ad esso aderenti, o aggregati, per i quali sia stato versato il contributo federale.

Eventuali resti numerici non saranno considerati.

Relativamente ai Sindacati ed Associazioni aventi meno di venti (20) iscritti complessivi è ammesso un delegato purché il numero complessivo degli associati non risulti inferiore a otto (8).

Ogni delegato potrà essere portatore in Assemblea soltanto del proprio voto e dovrà essere munito di attestato scritto di nomina rilasciato dal competente organo del Sindacato o dell’Associazione rappresentato.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

In seduta Ordinaria l’Assemblea è convocata mediante avviso da spedire ai Sindacati ed alle Associazioni aderenti almeno venti (20) giorni prima della data fissata.

E’ convocata dal Presidente della Federazione ogni due (2) anni, entro il 30 Giugno e presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale.

E’ valida in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei delegati, in seconda convocazione, che nell’avviso potrà essere fissata ad almeno un’ora di distanza, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

 

L’Assemblea Ordinaria:

a)     stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Federazione;

b)     delibera sulla relazione del Presidente in merito all’attività svolta dalla Federazione.

Nel caso di Assemblea Elettiva la convocazione, ad opera del Presidente della Federazione, dovrà avvenire ogni quattro (4) anni, entro il 30 Giugno, mediante avviso spedito ai Sindacati od Associazioni almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato.

L’Assemblea Elettiva procede ogni quadriennio alla ratifica dei Membri del Consiglio Federale che si autocostituisce con i Presidenti dei Sindacati e delle Associazioni Territoriali aderenti e con un numero di Membri legato alla consistenza degli iscritti ad ogni Organizzazione (1 ogni 20).

L’Assemblea Elettiva elegge, inoltre, i componenti il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

L’Assemblea Elettiva è presieduta dalla persona che l’Assemblea eleggerà ad inizio di ogni riunione. Il Presidente è coadiuvato da tre scrutatori eletti parimenti dall’Assemblea: il Segretario dell’Assemblea può anche essere persona estranea alla Federazione, in questo caso senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti validi. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell’Assemblea, salvo che l’Assemblea deliberi l’adozione di un metodo diverso. In caso di parità di voti si ripete la votazione e se fosse confermata la parità prevale la parte che contiene il voto del Presidente dell’Assemblea. Alle votazioni segrete le delibere in parità di voti si ritengono respinte.

Per la ratifica e le elezioni delle cariche vale la maggioranza relativa dei voti validi, espressi dai votanti presenti direttamente o per delega. E’ obbligatorio lo scrutinio segreto ed in caso di parità si procede al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto la parità di voti.

 

      L’Assemblea Straordinaria

E’ presieduta dal Presidente della Federazione, coadiuvato dal Segretario Generale.

In seduta Straordinaria l’Assemblea è convocata mediante avviso da spedire ai Sindacati ed alle Associazioni aderenti almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per l’adunanza.

 

L’Assemblea in seduta Straordinaria delibera:

a)     sulle modifiche al presente Statuto;

b)     sullo scioglimento della Federazione;

c)     su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

E’ validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e delibera in ogni caso a maggioranza di due terzi dei votanti, presenti o per delega.

Si applicano all’Assemblea Straordinaria, in quanto compatibili, tutte le norme relative all’Assemblea Ordinaria.

L’Assemblea Straordinaria è convocata in ogni caso dal Presidente della Federazione o qualora ne venga fatta richiesta:

a)     dalla maggioranza del Consiglio Federale;

b)     da un gruppo di Sindacati e/o Associazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo dei delegati all’Assemblea Federale.

 

ART. 9 - CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è autocostituito e si compone da:

1)     i Presidenti di ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale aderente alla Federazione;

2)     tanti Membri, oltre a quelli di cui al precedente punto 1) - designati da ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale aderente, in funzione delle rispettive consistenze numeriche associative: un membro ogni  venti (20) iscritti;

Nel caso di impossibilità a raggiungere un numero sufficiente di iscritti si potranno prevedere accorpamenti a livello regionale.

La carica di Consigliere Federale decade automaticamente, salvo diversa indicazione del Presidente locale, nel caso in cui i Presidenti e i Consiglieri dei Sindacati e delle Associazioni Territoriali non vengano riconfermati in occasione delle elezioni locali e non siano, quindi, più espressione della base associativa dalla quale erano stati in precedenza designati e decadranno, altresì, da ogni altro incarico conferito dalla FIMA.

Il nuovo Presidente eletto da un Sindacato o da un’Associazione Territoriale prenderà il posto del precedente che decadrà, contestualmente, dalla carica in Consiglio Federale, perché privo della necessaria rappresentanza da parte degli Associati.

In base al principio dell’autodeterminazione, il Consiglio Federale si autocostituisce, modificandosi contestualmente ai cambiamenti in essere nelle singole Associazioni o Sindacati Territoriali.

 

Il Consiglio Federale dura in carica quattro (4) anni.

Il Consiglio Federale:

a)     elegge nel proprio seno il Presidente, i Vice Presidenti - ad eccezione del Vice Presidente Vicario, come specificamente indicato al successivo articolo 12 - il Tesoriere, ed i membri della Giunta Direttiva;

b)     delibera sulle iniziative e sulle azioni da svolgere in conformità alle direttive di massima stabilite dall’Assemblea;

c)     delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;

d)     delibera la misura dei contributi federali;

e)     delibera sulle spese e sulle accettazioni di benefici;

f)       delibera su quanto necessario per la tutela del patrimonio e dell’attività della Federazione;

g)     interviene per la definizione delle controversie mediante arbitrati e la nomina di legali;

h)     provvede alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro o agli accordi economici collettivi;

i)        promuove ed attua quanto altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;

j)       esamina i ricorsi presentati dai Sindacati e dalle Associazioni contro le decisioni della Giunta Direttiva riguardanti le controversie tra gli organismi aderenti alla Federazione e li sottopone, per la decisione inappellabile, al Collegio dei Probiviri;

k)      delibera sul regolamento attinente la costituzione ed il funzionamento degli eventuali Comitati Regionali di settore di cui all’art. 2 lettera q) del presente Statuto.

 

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o del Collegio dei Revisori e delibera su ogni argomento non demandato alla competenza dell’Assemblea.

L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, da inviare almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione, deve essere rimesso anche ai Revisori i quali possono partecipare alle sedute del Consiglio con parere consultivo per la materia di loro competenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono valide con la presenza della metà dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, ovvero in assenza da un Vice Presidente in ordine decrescente di anzianità.

Nel caso di impossibilità a partecipare, il Consigliere può farsi rappresentare in Consiglio - per una sola seduta annuale - da un delegato espressamente indicato con il consenso scritto del Sindacato o dell’Associazione Territoriale del Consigliere assente.

Delle riunioni del Consiglio Federale dovrà tenersi un apposito libro dei verbali.

 

ART. 10 - GIUNTA DIRETTIVA

La Giunta Direttiva è costituita dal Presidente del Consiglio Federale, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario Generale, nonché da sette (7) membri determinati, ad ogni scadenza, dal Consiglio Federale, che li elegge nel proprio seno.

La Giunta Direttiva provvede alla:

a)     rappresentanza dell’immagine e degli obiettivi della Federazione secondo i principi che essa si è data;

b)     predisposizione della relazione dell’attività della Federazione e dei bilanci consuntivi e preventivi;

c)     designazione od alla nomina, in seno a Organismi, Enti e Commissioni, che trattano questioni di competenza e nell’interesse della Federazione, di persone particolarmente qualificate sul piano tecnico e professionale;

d)     deliberazione circa la costituzione di comitati tecnici, scientifici, culturali, ecc. che fossero ritenuti necessari nell’interesse delle categorie rappresentate ed al conferimento di incarichi professionali, occasionali e continuativi, a persone di particolare competenza;

e)     assunzione del personale di segreteria della Federazione fissandone, su proposta del Presidente, l’emolumento e ad ogni altra deliberazione su materie non contemplate fra i poteri del Consiglio Federale.

La Giunta si riunisce almeno una volta ogni semestre e tutte le volte che il Presidente della Federazione lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Per le deliberazioni valgono le norme fissate per il Consiglio Federale.

La Giunta, su proposta del Presidente, può deliberare la presenza nelle proprie riunioni di persone ritenute particolarmente utili alle attività ed alle decisioni della Giunta medesima. Tali persone esprimono parere consultivo.

Delle riunioni di Giunta Direttiva dovrà tenersi apposito libro dei verbali.

 

ART. 11 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Presidente, in caso di urgenza e/o necessità, può convocare un Comitato ristretto, denominato “Comitato di Presidenza”, con compiti consultivi e propositivi, da Egli presieduto e composto dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario Generale.

 

     ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto per un altro mandato. Un’eventuale rielezione è consentita dopo quattro anni di assenza dalla carica.

Per garantire la stabilità e l’indirizzo politico-gestionale della Federazione, il Presidente, eletto dal Consiglio Federale, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato, indipendentemente dalla permanenza in organi direttivi di Associazioni e Sindacati Territoriali.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che, per disposizioni di legge o dello Statuto, sono specificatamente riservati ad altri organi dell’Associazione.

Può, inoltre, attribuire incarichi e verificarne i risultati, in materia di promozione editoriale e culturale.

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, pur potendo delegare la firma.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario ovvero in assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente attua le deliberazioni degli Organi collegiali e si sostituisce ad essi in caso di urgenza riferendone alla prima successiva riunione per la convalida del suo operato.

 

ART. 13 - VICE PRESIDENTE VICARIO

E’ nominato a scelta dal Presidente fra i vice Presidenti eletti.

 

ART. 14 - VICE PRESIDENTI

Sono eletti dal Consiglio Federale nel proprio seno e nel numero di cinque, con la seguente ripartizione:

-          uno per il nord-ovest: (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta);

-          uno per il nord-est: (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia);

-          due per il centro: (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria);

-          uno per il sud: (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

 

I Vice Presidenti possono conferire incarichi ai Presidenti territoriali con l’obbligo di convocarli almeno due volte all’anno.

Su incarico del Presidente, i Vice Presidenti hanno in particolare il compito di coordinare l’attività dei Sindacati e delle Associazioni facenti parte delle rispettive sfere territoriali nonché di promuovere nuove Associazioni/Sindacati ove inesistenti.

I Vice Presidenti sovrintendono all’ottemperanza degli obblighi statutari delle singole Associazioni Territoriali particolarmente per ciò che attiene il regolare svolgersi delle varie riunioni degli Organi.

 

ART. 15 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio.

Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio Federale, della Giunta Direttiva. Svolge ogni altra funzione o mansione delegata dai competenti Organi Federali.

 

ART. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Federale.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria della Federazione in base alle deliberazioni della Giunta Direttiva.

Firma gli ordinativi di incasso e pagamento. Redige per la Giunta Direttiva i bilanci consuntivi e preventivi.

 

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di cinque (5) membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea fra i Soci iscritti ai Sindacati ed alle Associazioni aderenti.

Il Collegio dei Revisori adempie le funzioni di verifica e di controllo relative alla gestione amministrativa della Federazione e ne riferisce al Consiglio Federale.

 

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri nomina nel proprio seno il Presidente ed è composto da tre (3) membri eletti dall’Assemblea fra coloro che esercitano personalmente la professione da almeno venti anni.

Il Presidente convoca il Collegio quando lo ritiene opportuno dando risoluzione al contenzioso almeno entro tre mesi.

Al Collegio dei Probiviri sono deferite tutte le controversie che possano sorgere nell’ambito della Federazione.

 

Il Collegio, sentito anche il Presidente, decide inappellabilmente con i poteri dell’arbitrato amichevole compositore. Il Collegio dei Probiviri, su denuncia del Consiglio Direttivo, potrà applicare ai Sindacati, alle Associazioni ed ai Soci aderenti, nel caso di comprovate violazioni degli obblighi associativi, le sanzioni seguenti, purché motivate:

a)     censura scritta;

b)     sospensione temporanea;

c)     espulsione.

Al Collegio dei Probiviri, gli Organi della Federazione potranno sottoporre quesiti di interpretazione e di applicazione delle norme del presente Statuto.

Esso può avvalersi di consulenti esterni.

 

ART. 19 - CARICHE, DURATA, VACANZE, COMPENSO

Tutte le cariche elettive hanno durata di quattro (4) anni, salvo dimissioni o perdita dei requisiti.

Ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale non può annoverare in Giunta Direttiva più di un terzo dei componenti.

In base al principio dell’autodeterminazione, nel caso di vacanza di un Consigliere, l’Associazione di appartenenza indicherà un sostituto.

Come indicato all’art. 9, nel caso non si dovessero più rivestire le cariche di Presidente e di Consigliere nell’ambito dei Sindacati e delle Associazioni Territoriali aderenti, si riterranno decadute - in modo concomitante - le cariche rivestite nella Federazione, ad esclusione delle cariche di Presidente della Federazione, di Segretario Generale, di Tesoriere, di Revisore e di Proboviro che dovranno arrivare alla conclusione naturale del mandato.

In caso di vacanza di uno o più membri della Giunta Direttiva, il Consiglio Federale dovrà provvedere entro novanta (90) giorni alla loro sostituzione, fatto salvo il caso riguardante il Vice Presidente Vicario e le prerogative attribuite nel presente Statuto al Presidente Federale.

Tutte le cariche ricoperte dai soci negli organi della Federazione previste dal presente Statuto sono gratuite.

I membri del Consiglio e della Giunta che risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni degli organi cui appartengono, saranno ritenuti decaduti.

Il Consiglio Federale, nei limiti delle proprie disponibilità, può deliberare l’erogazione di somme a titolo di concorso alle spese incontrate dai membri di Giunta per l’esercizio delle rispettive funzioni.

ART. 20 - MEMBRI ONORARI

Potranno essere nominati Membri Onorari - su indicazione del Presidente e delibera della Giunta Direttiva - tutti coloro che avranno servito la Federazione e non esercitano più l’attività antiquaria.

Il membro onorario non ha diritto di voto.

Potranno altresì essere nominati membri onorari tutti coloro che abbiano dato un valido contributo alla categoria nell’ambito della loro opera professionale.

 

ART. 21 - PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, BILANCI

Il patrimonio sociale sarà formato:

a)     dai beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso della Federazione;

b)     dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo. Di ogni variazione di patrimonio, a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio Federale dovrà essere immediatamente informato alla prima riunione.

I proventi della Federazione sono costituiti:

a)     dalle quote federali corrisposte dai Sindacati e dalle Associazioni;

b)     dalle oblazioni volontarie;

c)     dai proventi vari.

 

      ART. 22 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Federazione, deliberato dall’Assemblea Straordinaria, la stessa Assemblea nomina un liquidatore che osserverà le vigenti disposizioni di legge per la devoluzione del patrimonio.

 

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA

In deroga alle norme statutarie tutti gli Organi Sociali in carica espleteranno il loro mandato fino alla naturale scadenza.

 

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.


 

Assemblea Straordinaria

Milano, 16 Giugno 2008


 

 


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