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F.I.M.A.
FEDERAZIONE ITALIANA MERCANTI D’ARTE
STATUTO
Assemblea
Straordinaria
Milano, 16
Giugno 2008
ART. 1 -
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA
E’ costituita
la FEDERAZIONE ITALIANA MERCANTI D’ARTE (F.I.M.A.).
La
Federazione aderisce alla Confcommercio - Confederazione
Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle
Professioni e delle Piccole e Medie Imprese.
La
Federazione è apolitica e non ha fini di lucro. La sede legale è
in Roma, piazza Gioacchino Belli 2. La sua durata è illimitata.
In quanto
associazione volontaria l’Assemblea dei Delegati ne determinerà
lo scioglimento.
ART. 2 -
SCOPI
La
Federazione ha lo scopo di:
a)
rappresentare
i Sindacati e le Associazioni di categoria;
b)
rappresentare
l’interesse dei medesimi per il loro riconoscimento e la
valorizzazione delle Organizzazioni e della categoria anche
presso le istituzioni e le amministrazioni, pubbliche e private;
c)
studiare e
risolvere quei problemi economici e sociali delle categorie
rappresentate che rivestano carattere nazionale ed
internazionale, per difendere gli interessi del commercio e
dell’arte in genere;
d)
stipulare
contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei
rapporti di lavoro e agli interessi generali della categoria
rappresentata;
e)
promuovere ed
incoraggiare iniziative tendenti a potenziare il commercio
dell’arte operando concretamente per la difesa, la conservazione
e la fruizione dei beni culturali italiani e non, con azioni
dirette, oppure a sostegno di analoghe proposte dei singoli
Sindacati o Associazioni;
f)
mettere a
disposizione delle competenti autorità, a qualsiasi livello,
qualora vi siano da trattare questioni di interesse nazionale ed
internazionale, esperti rappresentanti delle categorie che
possano informare le Autorità stesse sulle esigenze della
Federazione, dei Sindacati e delle Associazioni aderenti e dei
singoli mercanti d’arte e proporre le soluzioni
tecnico-economiche che si rivelino di volta in volta più idonee;
g)
collaborare a
tutti i livelli con le autorità preposte al recupero delle opere
d’arte coordinando gli elementi forniti dai singoli Sindacati ed
Associazioni che come scopo precipuo sensibilizzeranno i propri
iscritti;
h)
provvedere
alla nomina o designazione dei rappresentanti delle categorie
rappresentate in tutti i consigli, enti e organizzazioni in cui
tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
i)
curare ed
intensificare i rapporti con le analoghe Associazioni estere;
j)
promuovere la
risoluzione a mezzo di conciliazione o arbitrato delle
controversie che possano eventualmente insorgere tra le
organizzazioni aderenti sia per loro richiesta che per
iniziativa della Federazione in caso di motivi gravi e più
specificamente:
1)
intervenire
presso le Associazioni e i Sindacati Territoriali aderenti nel
caso di mancato rispetto delle proprie norme statutarie
(assemblee, elezioni, ecc.);
2)
intervenire,
nei casi ritenuti più gravi, fino al commissariamento
dell’Associazione;
3)
intervenire
anche a livello dei singoli associati, laddove essi abbiano
compiuto azioni gravi al punto da dover considerare la
radiazione;
m) assumere
tutte le iniziative atte a prevenire e risolvere eventuali
controversie, specie sotto il profilo dell’etica professionale,
nell’ambito del commercio dell’Arte;
n) rendere più agevole il lavoro degli associati servendosi di
mezzi anche tecnologicamente avanzati e redigere e pubblicare
con frequenza che verrà indicata dal
Consiglio Federale, il periodico della Federazione;
o) redigere
e pubblicare, indicativamente ogni biennio, l’”Elenco Nazionale
dei Mercanti d’Arte”;
p) accertare
che i Sindacati e le Associazioni aderenti ottemperino ai propri
obblighi statutari specificamente per ciò che attiene le
convocazioni delle Assemblee e dei Consigli Direttivi i cui
avvisi dovranno essere preventivamente comunicati alla
Federazione medesima;
q)
promuovere l’istituzione di Comitati Regionali di settore,
operanti nell’ambito delle Unioni Regionali del Commercio del
Turismo dei Servizi e delle Professioni come da regolamento
approvato dal Consiglio.
ART. 3 -
ELENCO NAZIONALE
Nell’elenco
compariranno tutte le aziende associate ai Sindacati e
Associazioni aderenti con indicazione della specializzazione,
qualora comunicata.
Saranno
comprese nell’”Elenco Nazionale” solo le aziende per le quali i
Sindacati e le Associazioni avranno provveduto a corrispondere i
contributi dovuti per l’anno solare precedente a quello della
pubblicazione dell’elenco.
Lo stesso
dicasi ai fini della individuazione del numero dei delegati,
chiamati a rappresentare ogni Sindacato ed Associazione in seno
all’Assemblea della Federazione.
ART. 4 -
AMMISSIONI
Alla Federazione possono aderire i Sindacati, le
Associazioni Provinciali o, qualora esistenti, le Associazioni
Regionali di mercanti di oggetti aventi valore storico ed
artistico, che abbiano almeno otto (8) iscritti.
E’ ammessa l’adesione diretta dei singoli mercanti d’arte
ove non esistano Sindacati od Associazioni di zona. Essi saranno
aggregati preferibilmente al Sindacato o all’Associazione
geograficamente più vicina su direttiva della Giunta Federale.
L’adesione
impegna gli associati per l’anno solare in corso e per quello
successivo e si intende rinnovata tacitamente salvo disdetta da
darsi con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
Sulle domande
di adesione decide inappellabilmente la Giunta Federale, previo
esame ed accettazione dello Statuto relativo. Lo Statuto, per
essere approvato, deve risultare conforme alle finalità dello
Statuto Federale e prevedere:
a)
la nomina dei
dirigenti sindacali da parte dell’Assemblea dei soci;
b)
la
convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione
dell’attività e l’indicazione delle linee di azione sindacale
almeno con frequenza annuale;
c)
l’impegno a
vigilare sugli iscritti provvedendo a richiamare ed
eventualmente ad allontanare i soci che violino le norme di
comportamento, il rispetto dei colleghi, il codice deontologico
e le finalità dell’Associazione, in particolare verso coloro che
vendono al pubblico oggetti senza rilasciare dichiarazione
scritta sull’autenticità e la legittima provenienza dell’oggetto
venduto e lo stato di conservazione.
La Giunta
Direttiva è autorizzata a verificare che i punti suddetti siano
osservati dai Sindacati e dalle Associazioni aderenti.
Gli Statuti
dei Sindacati e delle Associazioni aderenti alla F.I.M.A. devono
essere conformi allo spirito del presente Statuto e, per quanto
riguarda la nomina delle cariche direttive, avere possibilmente
la medesima durata con rinnovo delle stesse da attuarsi
precedentemente alla scadenza delle cariche federali.
ART. 5 -
CONTRIBUTI
I Sindacati,
le Associazioni ed i Singoli Iscritti sono tenuti a versare
annualmente alla Federazione i contributi federali nella misura
che sarà deliberata dal Consiglio.
Il mancato
versamento dei contributi, entro sei mesi dalla richiesta,
comporta la sospensione dei diritti conferiti al Sindacato,
all’Associazione o ai Singoli Iscritti dal presente Statuto.
I Sindacati e
Associazioni corrisponderanno il contributo federale in misura
proporzionale alle aziende aderenti.
ART. 6 -
RECESSO ED ESPULSIONE
I Sindacati e
le Associazioni avranno diritto di recesso dalla Federazione:
a)
in caso di
loro scioglimento;
b)
in caso di
recesso volontario deliberato dall’Assemblea del Sindacato o
dell’Associazione.
I Sindacati,
le Associazioni ed i Singoli Iscritti potranno essere espulsi,
su delibera del Consiglio Federale, per gravi motivi che
evidenzino comportamenti od interessi in contrasto con l’azione
sindacale e le finalità della Federazione e per morosità
protratta per oltre un anno.
ART. 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi
della Federazione:
a)
l’Assemblea
dei Delegati;
b)
il Consiglio
Federale;
c)
la Giunta
Direttiva;
d)
il Comitato
di Presidenza;
e)
il
Presidente;
f)
il Vice
Presidente Vicario;
g)
i Vice
Presidenti;
h)
il Segretario
Generale;
i)
il Tesoriere;
j)
il Collegio
dei Revisori;
k)
il Collegio
dei Probiviri.
ART. 8 -
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L’Assemblea è
composta dai delegati dei Sindacati e delle Associazioni in
regola con il pagamento dei contributi federali.
Ogni
Sindacato od Associazione sarà rappresentato all’Assemblea dal
Presidente o da un suo delegato, in qualità di rappresentante
della base associativa e da un delegato per ogni (venti) 20 soci
ad esso aderenti, o aggregati, per i quali sia stato versato il
contributo federale.
Eventuali
resti numerici non saranno considerati.
Relativamente
ai Sindacati ed Associazioni aventi meno di venti (20) iscritti
complessivi è ammesso un delegato purché il numero complessivo
degli associati non risulti inferiore a otto (8).
Ogni delegato
potrà essere portatore in Assemblea soltanto del proprio voto e
dovrà essere munito di attestato scritto di nomina rilasciato
dal competente organo del Sindacato o dell’Associazione
rappresentato.
L’Assemblea
può essere Ordinaria o Straordinaria.
In seduta
Ordinaria l’Assemblea è convocata mediante avviso da spedire ai
Sindacati ed alle Associazioni aderenti almeno venti (20) giorni
prima della data fissata.
E’ convocata
dal Presidente della Federazione ogni due (2) anni, entro il 30
Giugno e presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario
Generale.
E’ valida in
prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei
delegati, in seconda convocazione, che nell’avviso potrà essere
fissata ad almeno un’ora di distanza, qualunque sia il numero
dei delegati presenti.
L’Assemblea Ordinaria:
a)
stabilisce le
linee di politica sindacale e generale della Federazione;
b)
delibera
sulla relazione del Presidente in merito all’attività svolta
dalla Federazione.
Nel caso di
Assemblea Elettiva la convocazione, ad opera del
Presidente della Federazione, dovrà avvenire ogni quattro (4)
anni, entro il 30 Giugno, mediante avviso spedito ai Sindacati
od Associazioni almeno trenta (30) giorni prima di quello
fissato.
L’Assemblea
Elettiva procede ogni quadriennio alla ratifica dei Membri del
Consiglio Federale che si autocostituisce con i Presidenti dei
Sindacati e delle Associazioni Territoriali aderenti e con un
numero di Membri legato alla consistenza degli iscritti ad ogni
Organizzazione (1 ogni 20).
L’Assemblea
Elettiva elegge, inoltre, i componenti il Collegio dei Probiviri
ed il Collegio dei Revisori.
L’Assemblea
Elettiva è presieduta dalla persona che l’Assemblea eleggerà ad
inizio di ogni riunione. Il Presidente è coadiuvato da tre
scrutatori eletti parimenti dall’Assemblea: il Segretario
dell’Assemblea può anche essere persona estranea alla
Federazione, in questo caso senza diritto di voto.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti validi.
Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente
dell’Assemblea, salvo che l’Assemblea deliberi l’adozione di un
metodo diverso. In caso di parità di voti si ripete la votazione
e se fosse confermata la parità prevale la parte che contiene il
voto del Presidente dell’Assemblea. Alle votazioni segrete le
delibere in parità di voti si ritengono respinte.
Per la
ratifica e le elezioni delle cariche vale la maggioranza
relativa dei voti validi, espressi dai votanti presenti
direttamente o per delega. E’ obbligatorio lo scrutinio segreto
ed in caso di parità si procede al ballottaggio tra coloro che
hanno ottenuto la parità di voti.
L’Assemblea Straordinaria
E’ presieduta
dal Presidente della Federazione, coadiuvato dal Segretario
Generale.
In seduta
Straordinaria l’Assemblea è convocata mediante avviso da spedire
ai Sindacati ed alle Associazioni aderenti almeno trenta (30)
giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea
in seduta Straordinaria delibera:
a)
sulle
modifiche al presente Statuto;
b)
sullo
scioglimento della Federazione;
c)
su ogni altro
argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre
ad essa.
E’
validamente costituita, sia in prima che in seconda
convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei
delegati e delibera in ogni caso a maggioranza di due terzi dei
votanti, presenti o per delega.
Si applicano
all’Assemblea Straordinaria, in quanto compatibili, tutte le
norme relative all’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea
Straordinaria è convocata in ogni caso dal Presidente della
Federazione o qualora ne venga fatta richiesta:
a)
dalla
maggioranza del Consiglio Federale;
b)
da un gruppo
di Sindacati e/o Associazioni aderenti che rappresentino almeno
un terzo dei delegati all’Assemblea Federale.
ART. 9 -
CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio
Federale è autocostituito e si compone da:
1)
i Presidenti
di ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale aderente
alla Federazione;
2)
tanti Membri,
oltre a quelli di cui al precedente punto 1) - designati da
ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale aderente, in
funzione delle rispettive consistenze numeriche associative: un
membro ogni venti (20) iscritti;
Nel caso di
impossibilità a raggiungere un numero sufficiente di iscritti si
potranno prevedere accorpamenti a livello regionale.
La carica di
Consigliere Federale decade automaticamente, salvo diversa
indicazione del Presidente locale, nel caso in cui i Presidenti
e i Consiglieri dei Sindacati e delle Associazioni Territoriali
non vengano riconfermati in occasione delle elezioni locali e
non siano, quindi, più espressione della base associativa dalla
quale erano stati in precedenza designati e decadranno, altresì,
da ogni altro incarico conferito dalla FIMA.
Il nuovo
Presidente eletto da un Sindacato o da un’Associazione
Territoriale prenderà il posto del precedente che decadrà,
contestualmente, dalla carica in Consiglio Federale, perché
privo della necessaria rappresentanza da parte degli Associati.
In base al
principio dell’autodeterminazione, il Consiglio Federale si
autocostituisce, modificandosi contestualmente ai cambiamenti in
essere nelle singole Associazioni o Sindacati Territoriali.
Il Consiglio
Federale dura in carica quattro (4) anni.
Il Consiglio
Federale:
a)
elegge nel
proprio seno il Presidente, i Vice Presidenti - ad eccezione del
Vice Presidente Vicario, come specificamente indicato al
successivo articolo 12 - il Tesoriere, ed i membri della Giunta
Direttiva;
b)
delibera
sulle iniziative e sulle azioni da svolgere in conformità alle
direttive di massima stabilite dall’Assemblea;
c)
delibera sul
bilancio preventivo e consuntivo;
d)
delibera la
misura dei contributi federali;
e)
delibera
sulle spese e sulle accettazioni di benefici;
f)
delibera su
quanto necessario per la tutela del patrimonio e dell’attività
della Federazione;
g)
interviene
per la definizione delle controversie mediante arbitrati e la
nomina di legali;
h)
provvede alla
stipulazione di contratti collettivi di lavoro o agli accordi
economici collettivi;
i)
promuove ed
attua quanto altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli
scopi dell’Associazione;
j)
esamina i
ricorsi presentati dai Sindacati e dalle Associazioni contro le
decisioni della Giunta Direttiva riguardanti le controversie tra
gli organismi aderenti alla Federazione e li sottopone, per la
decisione inappellabile, al Collegio dei Probiviri;
k)
delibera sul
regolamento attinente la costituzione ed il funzionamento degli
eventuali Comitati Regionali di settore di cui all’art. 2
lettera q) del presente Statuto.
Il Consiglio
si riunisce almeno una volta all’anno ed inoltre ogni volta che
il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi membri, o del Collegio dei Revisori e delibera su
ogni argomento non demandato alla competenza dell’Assemblea.
L’avviso di
convocazione contenente l’ordine del giorno, da inviare almeno
dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione, deve
essere rimesso anche ai Revisori i quali possono partecipare
alle sedute del Consiglio con parere consultivo per la materia
di loro competenza.
Le
deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di
voti e sono valide con la presenza della metà dei suoi membri.
In caso di
parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice
Presidente Vicario, ovvero in assenza da un Vice Presidente in
ordine decrescente di anzianità.
Nel caso di
impossibilità a partecipare, il Consigliere può farsi
rappresentare in Consiglio - per una sola seduta annuale - da un
delegato espressamente indicato con il consenso scritto del
Sindacato o dell’Associazione Territoriale del Consigliere
assente.
Delle
riunioni del Consiglio Federale dovrà tenersi un apposito libro
dei verbali.
ART. 10 -
GIUNTA DIRETTIVA
La Giunta
Direttiva è costituita dal Presidente del Consiglio Federale,
dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere
e dal Segretario Generale, nonché da sette (7) membri
determinati, ad ogni scadenza, dal Consiglio Federale, che li
elegge nel proprio seno.
La Giunta
Direttiva provvede alla:
a)
rappresentanza dell’immagine e degli obiettivi della Federazione
secondo i principi che essa si è data;
b)
predisposizione della relazione dell’attività della Federazione
e dei bilanci consuntivi e preventivi;
c)
designazione
od alla nomina, in seno a Organismi, Enti e Commissioni, che
trattano questioni di competenza e nell’interesse della
Federazione, di persone particolarmente qualificate sul piano
tecnico e professionale;
d)
deliberazione
circa la costituzione di comitati tecnici, scientifici,
culturali, ecc. che fossero ritenuti necessari nell’interesse
delle categorie rappresentate ed al conferimento di incarichi
professionali, occasionali e continuativi, a persone di
particolare competenza;
e)
assunzione
del personale di segreteria della Federazione fissandone, su
proposta del Presidente, l’emolumento e ad ogni altra
deliberazione su materie non contemplate fra i poteri del
Consiglio Federale.
La Giunta si
riunisce almeno una volta ogni semestre e tutte le volte che il
Presidente della Federazione lo riterrà opportuno o su richiesta
di almeno un terzo dei componenti. Per le deliberazioni valgono
le norme fissate per il Consiglio Federale.
La Giunta, su
proposta del Presidente, può deliberare la presenza nelle
proprie riunioni di persone ritenute particolarmente utili alle
attività ed alle decisioni della Giunta medesima. Tali persone
esprimono parere consultivo.
Delle
riunioni di Giunta Direttiva dovrà tenersi apposito libro dei
verbali.
ART. 11 -
COMITATO DI PRESIDENZA
Il
Presidente, in caso di urgenza e/o necessità, può convocare un
Comitato ristretto, denominato “Comitato di Presidenza”, con
compiti consultivi e propositivi, da Egli presieduto e composto
dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario Generale.
ART. 12 - PRESIDENTE
Il Presidente
dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto per un
altro mandato. Un’eventuale rielezione è consentita dopo quattro
anni di assenza dalla carica.
Per garantire
la stabilità e l’indirizzo politico-gestionale della
Federazione, il Presidente, eletto dal Consiglio Federale,
rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato,
indipendentemente dalla permanenza in organi direttivi di
Associazioni e Sindacati Territoriali.
Al Presidente
sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ad eccezione di quelli che, per disposizioni di
legge o dello Statuto, sono specificatamente riservati ad altri
organi dell’Associazione.
Può, inoltre,
attribuire incarichi e verificarne i risultati, in materia di
promozione editoriale e culturale.
Il Presidente
è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Federazione
di fronte a terzi ed in giudizio, pur potendo delegare la firma.
In caso di
assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente
Vicario ovvero in assenza, dal Vice Presidente più anziano di
età.
Il Presidente
attua le deliberazioni degli Organi collegiali e si sostituisce
ad essi in caso di urgenza riferendone alla prima successiva
riunione per la convalida del suo operato.
ART. 13 -
VICE PRESIDENTE VICARIO
E’ nominato a
scelta dal Presidente fra i vice Presidenti eletti.
ART. 14 -
VICE PRESIDENTI
Sono eletti
dal Consiglio Federale nel proprio seno e nel numero di cinque,
con la seguente ripartizione:
-
uno per il
nord-ovest: (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta);
-
uno per il
nord-est: (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia);
-
due per il
centro: (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana,
Umbria);
-
uno per il
sud: (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
I Vice
Presidenti possono conferire incarichi ai Presidenti
territoriali con l’obbligo di convocarli almeno due volte
all’anno.
Su incarico
del Presidente, i Vice Presidenti hanno in particolare il
compito di coordinare l’attività dei Sindacati e delle
Associazioni facenti parte delle rispettive sfere territoriali
nonché di promuovere nuove Associazioni/Sindacati ove
inesistenti.
I Vice
Presidenti sovrintendono all’ottemperanza degli obblighi
statutari delle singole Associazioni Territoriali
particolarmente per ciò che attiene il regolare svolgersi delle
varie riunioni degli Organi.
ART. 15 -
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario
Generale è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio.
Il Segretario
Generale cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei
Delegati, del Consiglio Federale, della Giunta Direttiva. Svolge
ogni altra funzione o mansione delegata dai competenti Organi
Federali.
ART. 16 -
TESORIERE
Il Tesoriere
è nominato dal Consiglio Federale.
Il Tesoriere
cura la gestione economica e finanziaria della Federazione in
base alle deliberazioni della Giunta Direttiva.
Firma gli
ordinativi di incasso e pagamento. Redige per la Giunta
Direttiva i bilanci consuntivi e preventivi.
ART. 17 -
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio
dei Revisori si compone di cinque (5) membri, tre effettivi e
due supplenti, nominati dall’Assemblea fra i Soci iscritti ai
Sindacati ed alle Associazioni aderenti.
Il Collegio
dei Revisori adempie le funzioni di verifica e di controllo
relative alla gestione amministrativa della Federazione e ne
riferisce al Consiglio Federale.
ART. 18 -
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio
dei Probiviri nomina nel proprio seno il Presidente ed è
composto da tre (3) membri eletti dall’Assemblea fra coloro che
esercitano personalmente la professione da almeno venti anni.
Il Presidente
convoca il Collegio quando lo ritiene opportuno dando
risoluzione al contenzioso almeno entro tre mesi.
Al Collegio
dei Probiviri sono deferite tutte le controversie che possano
sorgere nell’ambito della Federazione.
Il Collegio,
sentito anche il Presidente, decide inappellabilmente con i
poteri dell’arbitrato amichevole compositore. Il Collegio dei
Probiviri, su denuncia del Consiglio Direttivo, potrà applicare
ai Sindacati, alle Associazioni ed ai Soci aderenti, nel caso di
comprovate violazioni degli obblighi associativi, le sanzioni
seguenti, purché motivate:
a)
censura
scritta;
b)
sospensione
temporanea;
c)
espulsione.
Al Collegio
dei Probiviri, gli Organi della Federazione potranno sottoporre
quesiti di interpretazione e di applicazione delle norme del
presente Statuto.
Esso può
avvalersi di consulenti esterni.
ART. 19 -
CARICHE, DURATA, VACANZE, COMPENSO
Tutte le
cariche elettive hanno durata di quattro (4) anni, salvo
dimissioni o perdita dei requisiti.
Ciascuna
Associazione e/o Sindacato Territoriale non può annoverare in
Giunta Direttiva più di un terzo dei componenti.
In base al
principio dell’autodeterminazione, nel caso di vacanza di un
Consigliere, l’Associazione di appartenenza indicherà un
sostituto.
Come indicato
all’art. 9, nel caso non si dovessero più rivestire le cariche
di Presidente e di Consigliere nell’ambito dei Sindacati e delle
Associazioni Territoriali aderenti, si riterranno decadute - in
modo concomitante - le cariche rivestite nella Federazione, ad
esclusione delle cariche di Presidente della Federazione, di
Segretario Generale, di Tesoriere, di Revisore e di Proboviro
che dovranno arrivare alla conclusione naturale del mandato.
In caso di
vacanza di uno o più membri della Giunta Direttiva, il Consiglio
Federale dovrà provvedere entro novanta (90) giorni alla loro
sostituzione, fatto salvo il caso riguardante il Vice Presidente
Vicario e le prerogative attribuite nel presente Statuto al
Presidente Federale.
Tutte le
cariche ricoperte dai soci negli organi della Federazione
previste dal presente Statuto sono gratuite.
I membri del
Consiglio e della Giunta che risultino assenti ingiustificati
per tre volte consecutive alle riunioni degli organi cui
appartengono, saranno ritenuti decaduti.
Il Consiglio
Federale, nei limiti delle proprie disponibilità, può deliberare
l’erogazione di somme a titolo di concorso alle spese incontrate
dai membri di Giunta per l’esercizio delle rispettive funzioni.
ART. 20 -
MEMBRI ONORARI
Potranno
essere nominati Membri Onorari - su indicazione del Presidente e
delibera della Giunta Direttiva - tutti coloro che avranno
servito la Federazione e non esercitano più l’attività
antiquaria.
Il membro
onorario non ha diritto di voto.
Potranno
altresì essere nominati membri onorari tutti coloro che abbiano
dato un valido contributo alla categoria nell’ambito della loro
opera professionale.
ART. 21 -
PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, BILANCI
Il patrimonio
sociale sarà formato:
a)
dai beni
mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in
legittimo possesso della Federazione;
b)
dalle somme
acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo. Di ogni variazione di
patrimonio, a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio Federale
dovrà essere immediatamente informato alla prima riunione.
I proventi
della Federazione sono costituiti:
a)
dalle quote
federali corrisposte dai Sindacati e dalle Associazioni;
b)
dalle
oblazioni volontarie;
c)
dai proventi
vari.
ART. 22 - SCIOGLIMENTO
In caso di
scioglimento della Federazione, deliberato dall’Assemblea
Straordinaria, la stessa Assemblea nomina un liquidatore che
osserverà le vigenti disposizioni di legge per la devoluzione
del patrimonio.
ART. 23 -
NORMA TRANSITORIA
In deroga
alle norme statutarie tutti gli Organi Sociali in carica
espleteranno il loro mandato fino alla naturale scadenza.
ART. 24 -
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto
non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di
legge.
Assemblea
Straordinaria
Milano, 16
Giugno 2008
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